Accettazione ereditaria

In caso di lascito per eredità, l’avvocato o il notaio procede per prima cosa al rintraccio dell’erede comunicandogli che risulta essere il destinatario di beni mobili o immobili per linea di successione. L’accettazione dell’eredità è lo strumento con il quale il chiamato all’eredità diventa effettivamente titolare dei beni e dei diritti che appartenevano al de cuius. L’accettazione dell’eredità può essere manifestata in maniera espressa o tacita; esiste anche l’accettazione con beneficio di inventario nel caso in cui il chiamato all’eredità si riservi di verificare debiti e crediti del de cuius; quindi in sostanza l’erede risponde di tutti i debiti del defunto salvo che accetti con beneficio di inventario.

I modi con cui l’erede può accettare il lascito sono determinati dall’Art. 474 e seguenti del Codice Civile, mentre il diritto di accettazione cade in prescrizione comunque in dieci anni. In genere se sul de cuius pendevano debiti trasferiti per eredità, il creditore cerca di rivalersi sull’erede il quale dovrà decidere ben prima dello scadere dei termini di legge se accettare o no sia i beni che le pendenze ad essi relativi.

L’indagine da noi svolta è finalizzata ad individuare atti di accettazione, rinuncia o accettazione con beneficio di inventario depositati presso le Conservatorie e/o Cancellerie italiane in modo da stabilire l’esito di eventuali passaggi successori soprattutto a vantaggio di creditori.
Il servizio comprende anche informazioni di natura ufficiosa raccolte con indagini in loco.

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