Il pignoramento presso terzi è una tra le opportunità di cui i creditori dispongono per aggredire i beni di un debitore e, in particolare, quelli che non sono in suo diretto possesso.
Tale procedura si focalizza quindi su beni nella disponibilità di un soggetto terzo e prevede la presenza di tre parti ben distinte: il creditore, il debitore e il debitor debitoris, ossia il terzo pignorato. Quest’ultimo potrà essere un istituto bancario o di previdenza sociale, l’ufficio postale o il datore di lavoro, tenendo sempre presente che i terzi pignorati possono essere anche più di uno.
La normativa che disciplina il pignoramento presso terzi si riferisce in particolare all’articolo 543 del Codice di Procedura Civile. È inoltre suggerito prendere visione degli articoli 474 e 512 del medesimo codice per conoscere più in dettaglio i principi generali in materia di esecuzione forzata.
Pignoramento presso terzi: beni aggredibili e beni “intoccabili”
Tra le procedure di pignoramento presso terzi più frequentemente messe in atto vi è quella riferita al denaro presente sul conto corrente intestato al debitore presso un istituto di credito, così come il pignoramento della busta paga o del quinto dello stipendio (in tal senso, un approfondimento dedicato scritto da parte dei nostri esperti è disponibile a questo link).
Rientrano inoltre nella categoria dei beni pignorabili presso terzi i titoli bancari e quelli postali, le pensioni, i crediti (come le fatture, nel caso in cui il pignoramento si riferisca a crediti commerciali e il debitore sia un’impresa), così come i beni o le cose del debitore che si trovano nella disponibilità di un soggetto terzo.
Va chiarito che, nel caso delle somme percepite dal debitore a titolo di pensione o indennità a essa equiparata, stipendio, salario e assegni di quiescenza, il pignoramento presso terzi ha comunque delle limitazioni:
- Il conto corrente è pignorabile nella misura massima del 50% della somma depositata.
- Eventuali conti in rosso o non capienti potranno essere pignorati dei soli depositi successivi alla riattivazione.
- Se l’accredito è avvenuto in data antecedente il pignoramento, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale (il cui importo per il 2020 è di 459,83 euro mensili) e il pignoramento è valido per l’eccedenza di tale importo.
- Se l’accredito è avvenuto in data del pignoramento o successiva, gli obblighi del terzo pignorato rientrano nel limiti previsti dall’articolo 545 e dalle disposizioni di legge speciali.
Per quanto riguarda invece i crediti impignorabili, ossia quelli da cui non è possibile attingere, si fa riferimento a quelli legati alla sfera affettiva o alla vita domestica del debitore elencati nell’articolo 514 del Codice Civile denominato “Cose mobili assolutamente impignorabili”: tra questi figurano oggetti sacri o utilizzati per l’esercizio del culto, anelli nuziali, vestiti, biancheria e arredi per la vita quotidiana, inclusi elettrodomestici di bagno e cucina, beni commestibili, combustibili, strumenti e oggetti per lo svolgimento della professione, armi e oggetti per l’adempimento di un pubblico servizio, animali d’affezione, di assistenza o da terapia.
Anche alcune somme di denaro sono inattaccabili dal creditore, e riguardano i sussidi di grazia o di sostentamento a persone in difficoltà economica o donne in maternità, così come le somme dovute dalle assicurazioni in caso di morte o malattia e quelle dovute da istituti di beneficenza o enti di assistenza.
Cosa contiene l’atto di pignoramento presso terzi
Va da sé che la procedura di recupero crediti attraverso il pignoramento presso terzi dovrà prevedere prima di tutto un titolo esecutivo come una sentenza o un decreto ingiuntivo per poter essere effettivamente messa in atto.
La documentazione – che si compone di un atto da notificarsi personalmente sia al terzo che al debitore, dovrà indicare quanto segue:
- Il credito per cui viene attivata la procedura, il titolo esecutivo e il precetto.
- La residenza o l’elezione del domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente.
- Il nome e cognome o la ragione sociale del creditore, i suoi dati anagrafici e i recapiti dell’avvocato che lo rappresenta.
- L’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.
- L’indicazione quantomeno generica delle somme o cose dovute e l’intimazione al soggetto terzo di non disporne senza esplicita autorizzazione del giudice.
- La citazione del debitore a comparire in tribunale.
- L’invito al terzo di comunicare la dichiarazione entro dieci giorni tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata.
- L’indicazione della data dell’udienza di comparizione.
- L’ingiunzione al debitore e l’invito al debitore di effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e il pedissequo avvertimento.
La notifica dell’atto esecutivo del pignoramento presso terzi avviene da parte di un ufficiale giudiziario sia al debitore che al terzo, che avrà così modo di trattenere e custodire la cifra o i beni necessari a risarcire il debito. Questi ultimi verranno consegnati al creditore su ordine del giudice.
Va poi precisato che anche il terzo pignorato ha degli obblighi da assolvere una volta ricevuto l’atto di pignoramento. Se, fino al 2014, tra questi vi era quello a comparire all’udienza presso il tribunale competente, il soggetto dovrà oggi limitarsi invece a comunicare al creditore precedente una propria dichiarazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell’atto.
La dichiarazione del terzo pignorato dovrà specificare quanto segue:
- Le somme dovute dal debitore e quando deve essere eseguito il pagamento in favore del creditore.
- Eventuali sequestri prima del pignoramento.
- Eventuali cessioni di credito prima del pignoramento.
- Eventuali pignoramenti sia prima che successivamente al pignoramento del credito.
Le riforma dell’articolo 543 del Codice Civile avvenuta nel 2022
A seguito della riforma dell’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, avvenuta nel giugno del 2022, è inoltre necessario notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.
Prova di avvenuta notifica dovrà essere poi depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi. Attenzione, quindi: non si farà riferimento alla data dell’udienza definitiva fissata dal Tribunale ma a quella indicata dal legale nella documentazione legata al pignoramento.
A tal proposito, ecco i nuovi testi introdotti nell’articolo 543:
Comma 5: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.”
Comma 6: “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”
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