Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e il recupero crediti su persona fisica

Lo scorso giugno, il governo italiano ha attuato una serie di modifiche al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in relazione alla Direttiva UE 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, le misure volte a incrementare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Le nuove disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore il 15 luglio scorso ed è ora possibile prendere visione del testo completo del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, comprensivo delle novità incluse nel decreto legislativo del 17.06.2022, n.83, a questo link.

Come indicato in una breve colonna pubblicata su CreditNews, tra le novità senza dubbio più interessanti relative al Codice figura il recupero crediti su persona fisica, la cui probabilità si fa ora più concreta grazie all’inedita possibilità di richiedere il fallimento. Va infatti ricordato che, prima delle attuali disposizioni, le attività di recupero del credito su persona fisica erano particolarmente complesse per la sostanziale impossibilità a richiedere il pignoramento.

Al contrario, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza introduce una procedura ad hoc che disciplina la cosiddetta “liquidazione controllata del sovraindebitamento”. Essenzialmente, il creditore potrà ora rivolgersi al tribunale e richiedere la nomina di un liquidatore giudiziale: toccherà poi a questa figura esercitare verso il debitore le necessarie azioni per recuperare la somma dovuta.

Si tratta di una novità importante, soprattutto nell’ottica di recupero dei beni del debitore per poi rivenderli all’asta, al fine di ricavare somme sufficienti a saldare i debitori.

È altresì interessante notare che il processo di liquidazione controllata può essere richiesto da diverse figure: non soltanto il già citato creditore, ma anche il pubblico ministero e persino il debitore che sceglie di affidare il compito a terze parti. Può inoltre essere attivato nei confronti di un’ampia platea di utenti, che include:

  • Startup innovative
  • Imprenditori agricoli
  • Professionisti
  • Piccoli imprenditori
  • Consumatori
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure di liquidazione incluse nel codice civile o leggi speciali

La richiesta di liquidazione potrà avvenire laddove il debito sia superiore ai cinquantamila euro, il debitore sia in stato di insolvenza e possieda un attivo certificato da un Organismo di composizione della crisi.

Quando la domanda di liquidazione controllata viene attivata, il debitore avrà il diritto di fare richiesta di un piano del consumatore o al concordato minore: questi dovranno essere autorizzati dal giudice ferma restando la presenza di un termine entro cui integrare la domanda.

Una volta giunta la scadenza del termine, e nel caso in cui il debito dovesse comunque persistere, la procedura di liquidazione controllata vera e propria verrà formalmente attivata dal tribunale e, quando completata, il giudice deciderà come ripartire il ricavato ottenuto tra i creditori.

Torna su