Il pignoramento del quinto dello stipendio o pensione

La cessione del quinto dello stipendio o pensione è una tipologia particolare di prestito che si estingue attraverso trattenute dirette sullo stipendio o sulla pensione fino ad un massimo di un quinto dell’emolumento calcolato al netto delle ritenute.
Questa particolare forma di credito al consumo, tipicamente italiana, è stata introdotta nel secondo dopoguerra per facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti statali di un’Italia particolarmente provata dalla guerra. Grazie ad opportune modifiche normative introdotte dalla legge 80/2005, è stata resa disponibile anche per i dipendenti privati ed i pensionati, cosa che ha decisamente esteso il bacino potenziale dei richiedenti.

La cessione del quinto è in qualche modo la forma italiana di credito subprime: si tratta infatti di una forma di credito accessibile a tutti, anche ai cattivi pagatori, in quanto garantita da stipendio o pensione. Capita che chi ricorre alla cessione abbia avuto problemi di credito, sia un cattivo pagatore, e magari già molto impegnato dal punto di vista finanziario: trova quindi nella cessione l’unica forma di finanziamento possibile.

Gli avvocati hanno a loro disposizione la possibilità di procedere al pignoramento del quinto: trattasi di una procedura esecutiva e non volontaria da applicare a soggetti debitori dove l’avvocato può rivalersi sullo stipendio o sulla pensione esattamente come accade per la cessione del quinto. Questo strumento consente di recuperare un credito di un cliente verso un privato cittadino: la richiesta ad una società specializzata del rintraccio del posto di lavoro o della pensione del soggetto debitore instrada subito l’azione di recupero verso una soluzione in tempi rapidi e a basso costo.

Il D.L. n°83 del 27/6/2015, modificando il codice di procedura civile, dichiara inoltre che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; la parte eccendente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.”

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