Risarcimenti alle vittime dell’Olocausto: come si è proceduto?

Vogliamo oggi sottoporre alla vostra attenzione un importante e delicato argomento. Un indicativo ed accurato lavoro che ha avuto anche implicazioni di carattere emotivo ed umano, svolto con grande attenzione, discrezione e riservatezza.

In questo caso, il nostro intervento ha visto la collaborazione con alcune compagnie assicurative per verificare/convalidare/confermare alcuni importanti elementi documentali e non, prodotto dai soggetti richiedenti i risarcimenti.

Dopo la rinascita dell’Austria come Stato indipendente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essa introdusse misure di restituzione e risarcimento in favore delle vittime del Nazismo. Mentre il termine “restituzione” copre misure connesse alla restituzione delle proprietà in possesso delle vittime del Nazismo prima del 1938, il termine “risarcimento” si riferisce alle misure finalizzate a soddisfare i bisogni fondamentali delle vittime del Nazismo (esempio le pensioni per le vittime). Gli sforzi del Governo austriaco vennero tuttavia considerati insufficienti da un vasto numero di critici.

Al fine di far luce sulla pratica delle Autorità austriache in questo ambito, nel 1998 il Governo Federale decise di istituire una Commissione di Storici, che deve agire in modo indipendente e libero e che ha come compito quello di analizzare l’intera sottrazione del patrimonio sul territorio della Repubblica d’Austria durante l’epoca nazista, nonché le restituzioni, ovvero i risarcimenti (come assistenza economica e sociale) da parte della Repubblica d’Austria a partire dal 1945.

La Commissione internazionale per i Risarcimenti alle Vittime dell’Olocausto (ICHEIC) ha stabilito una procedura d’esame delle Richieste di Risarcimento per gestire tutte le domande delle vittime e dei sopravvissuti e degli eredi e beneficiari. La procedura è stata ideata affinché i richiedenti ottengano nel più breve tempo possibile una risoluzione equa e rapida delle loro richieste.

Sei milioni di persone morte nei campi di sterminio nazisti, non potranno essere riportate in vita da nessuno. Riparare un torto come lo sterminio degli ebrei da parte del Terzo Reich è dunque impossibile. Eppure ci sono dei gesti e degli atti, che, sebbene non possano cancellare un’ingiustizia, possono aiutare a chiudere le ferite. Nel 1947, sotto mandato britannico, con l’approvazione della spartizione della Palestina e con un riconoscimento della nascita dello Stato di Israele, l’O.N.U. si fece carico del problema dei sopravvissuti e compì uno di questi atti. Scampati al tentativo di annientamento subito, gli ebrei avrebbero così avuto un loro Stato in un paese dove, finalmente, nessuno avrebbe potuto perseguitarli.

Di tutt’altro genere sono invece i risarcimenti, che costituiscono più che altro il saldo di un vecchio debito. Questa vicenda, nota come la “storia dell’oro nazista”, ne è l’esempio più evidente. Qui, infatti, non è presente alcuna implicazione simbolica: si tratta semplicemente di restituire ai legittimi proprietari o ai loro eredi i beni confiscati sessant’anni fa dai nazisti e depositati nelle banche svizzere che, a loro volta, vorrebbero ovviamente poter evitare la restituzione. Il primo momento è quello chiamato della giustizia è riferito ai processi di Norimberga con “protagonisti” i grandi responsabili dei crimini nazisti. Il secondo momento è quello del risarcimento. La nascita dello Stato d’Israele venne proclamata dalle Nazioni Unite proprio a ridosso dell’Olocausto; questo potrebbe essere definito come il momento della riconciliazione.

Le compagnie di assicurazione francesi si sono offerte di elargire un contributo di 10,67 milioni di euro, pari a circa 20 miliardi e 657 milioni di lire, alla cosiddetta Fondazione della Memoria, da costituire su iniziativa del governo a favore dei superstiti dell’Olocausto e degli eredi.

Ai sensi della legge austriaca del 1958 sull’assicurazione le rivendicazioni non sono più possibili da lungo tempo. Nonostante ciò, le compagnie di assicurazioni austriache in molti casi accettano ancora le vecchie polizze, sebbene l’ammontare di denaro pagato alle vittime risulti relativamente limitato a causa dell’inflazione.

Richiedere risarcimenti vittime Olocausto: tutti i passaggi

In considerazione delle questioni ancora aperte e pendenti si richiederanno ulteriori ricerche in tale campo. I fatti riguardanti le polizze assicurative furono discussi anche durante la Conferenza di Washington sui beni dell’era dell’Olocausto (dal 30 novembre al 3 dicembre 1998). Due compagnie di assicurazioni austriache sono state nominate in una causa presso una corte degli USA avviata contro sedici compagnie di assicurazioni europee. Le compagnie di assicurazioni austriache hanno incaricato uno storico di far luce sulla pratica di tali compagnie.

La Commissione Internazionale per i Risarcimenti alle vittime dell’Olocausto ha autorizzato i seguenti criteri in base ai quali le compagnie di assicurazioni appartenenti alla Commissione, accerteranno la validità delle domande inoltrate. Le compagnie esamineranno le domande applicando criteri di verifica rigidi, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, informazioni ottenute dalla compagnia stessa recuperabili fra i suoi documenti e nei suoi archivi.

Nel presentare una domanda relativa a una polizza emessa a una vittima dell’Olocausto, il richiedente deve:

  • Dimostrare come sia plausibile, alla luce delle circostanze contingenti, compresa, ma non ad essa limitata, la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, l’Olocausto ed il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di emissione della polizza in questione, che il richiedente abbia diritto, pienamente o in parte, ai benefici della polizza di assicurazione in questione.
  • Presentare tutte le prove relative a quella richiesta, scritte, in suo possesso o sotto il suo controllo, che possano ragionevolmente essere richieste in esame, in considerazione delle circostanze e degli anni trascorsi, compresa, ma non ad essa limitata, la storia del richiedente e della sua famiglia, la storia del titolare/beneficiario/assicurato della polizza (se persone diverse dal richiedente) e se il titolare della polizza, l’assicurato o il richiedente sono stati o meno vittime della persecuzione nazista.
  • Presentare una copia o riproduzione di ogni documento originale in suo possesso o sotto il suo controllo, relativo al contratto assicurativo.
  • Dichiarare se il richiedente stesso o a quanto gli risulta qualsiasi altra persona abbia presentato domanda o ricevuto alcun pagamento, indennizzo, risarcimento o restituzione da parte di qualsiasi governo o organizzazione in relazione alla polizza in questione.
  • Dichiarare l’identità di qualsiasi persona conosciuta dal richiedente che il richiedente stesso creda, o abbia ragionevoli motivi per credere, abbia legittimo diritto ai benefici della polizza in esame.
  • A sostegno di una domanda il richiedente non dovrà presentare alcuna prova che lui stesso sappia essere stata falsificata, contraffatta o essere essenzialmente fuorviante.

Nella valutazione di una domanda presentata da un richiedente, le compagnie di assicurazioni partecipanti hanno concordato di:

  • Non rifiutare alcuna prova come insufficientemente probatoria dei fatti necessari per confermare la domanda, se la prova fornita è plausibile alla luce di tutte le particolari circostanze contingenti, compresa, ma non ad essa limitata, la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, l’Olocausto ed il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di emissione della polizza in questione.
  • Non esigere in modo irragionevole la produzione di documenti o altre prove che molto probabilmente sono state distrutte, smarrite o divenute inaccessibili al richiedente;
  • Prendere in considerazione tutte le informazioni presentate dal richiedente insieme a tutte le informazioni raccolte dalla compagnia di assicurazioni e dall’ICHEIC durante la sua ricerca della compagnia di assicurazioni e altri archivi competenti e di tenere sempre in considerazione la difficoltà di provare la legittimità di una domanda dopo la distruzione causata dalla guerra, l’Olocausto e il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di emissione della polizza in questione.

L’esistenza di una polizza di assicurazione (l’esistenza non implica automaticamente la validità della richiesta) sarà considerata adeguatamente convalidata da uno qualsiasi dei seguenti documenti:

  • Originale o copia di una polizza di assicurazione
  • Originali o copie delle ricevute dei premi versati per una polizza di assicurazione
  • Informazioni negli archivi di una compagnia di assicurazioni che confermino l’esistenza di una polizza.
  • Corrispondenza scritta fra la compagnia di assicurazioni o il suo agente o rappresentante e il richiedente, che confermi l’esistenza di una polizza.
  • Dati posseduti o conservati da un qualsiasi ente governativo che confermino l’esistenza di una polizza.
  • Dati di un qualsiasi ente governativo posseduti dal richiedente che confermino l’esistenza di una polizza. Informazioni sulle circostanze personali potranno essere ottenute dai seguenti documenti: fotografie – piantine – articoli o annunci pubblicati su qualsiasi quotidiano – gazzetta o altro giornale – diari e lettere personali – storia della famiglia o alberi genealogici – certificati di nascita o di morte – documenti militari – documenti scolastici – mutui – qualsiasi altra prova che il richiedente volesse aggiungere alla sua pratica.

ORIGINI: Il termine “Olocausto” si riferisce comunemente al periodo dal 30 Gennaio 1933, quando Hitler divenne Cancelliere delle Germania, all’8 Maggio 1945, la fine della guerra in Europa; in questo periodo furono milioni le persone soppresse dalla follia razziale. Il termine Olocausto è inesatto, in quanto indica un sacrificio volontario come ad esempio l’usanza indiana di ardere la vedova sul rogo del marito morto (proibita dagli inglesi nel 1829); letteralmente significa “holos = totale kaustos = bruciato; ma è “Shoah” il termine più corretto per indicare la “soluzione finale”, lo sterminio degli ebrei.

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