La Ponzi SpA pubblicizza la propria attività su vari mezzi, tra cui le Pagine Gialle, Internet nei propri domini ponzi.com, ponzi.biz, ponzi.us, ed altri, inoltre sulla stampa e tramite le mailing list. La Ponzi SpA opera su tutto il territorio nazionale.
DECISIONE TRIBUNALE DI MILANO DEL 20/02/2003 SULL'EFFICACIA TERRITORIALE DELLA LICENZA

N.6153/2003

Il Tribunale di Milano
Sezione I civile


Riunito in camera di consiglio con i sigg. magistrati:

dott. Giuseppe TARANTOLA est.
dott. Cesare de SAPIA
dott. Paola GANDOLFI

sul reclamo depositato dal CONSORZIO DEL GRUPPO PONZI INVESTIGAZIONI e dai consorziati PONZI INVESTIGAZIONI DI PONZI LUCIANO & C. snc, PONZI F.LLI & C. INVESTIGAZIONI srl, ISTITUTO INTERNAZIONALE PONZI DI PONZI FRANCO INVESTIGAZIONI E INFORMAZIONI, PONZI INVESTIGAZIONI DI SALVARANI GRAZIELLA & C. snc, PONZI INVESTIGAZIONI DI PONZI FRANCO & C. snc contro il provvedimento di rigetto del ricorso d'urgenza avanzato contro PONZI spa;
letta la memoria di resistenza, sentite le parti e sciogliendo la riserva espressa all'odierna udienza camerale;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La materia del contendere è circoscritta alla pubblicizzazione dell'attività di investigazione svolta dalla resistente sulle guide telefoniche e sulle "pagine gialle lavoro" delle Provincie di Brescia, Reggio Emilia, Parma e Modena, dove le reclamanti svolgono la loro attività investigativa.
Il giudice assegnatario ha osservato, con l'ordinanza sintetica ma esaustiva del 23.12.2002, che il fatto di rendere nota al pubblico la propria attività di investigazione in ambito territoriale diverso da quello dove veniva svolta in modo legittimo, e cioè a Milano, non poteva considerarsi vietato né poteva essere configurato come comportamento di concorrenza sleale.
I reclamanti sostengono che quel giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che PONZI spa svolge attività di investigazione e la pubblicizza. L'assunto è errato perché questa circostanza è implicitamente ammessa nel provvedimento reclamato. Va comunque ribadito, in presenza delle contrarie argomentazioni della resistente, che si tratta di una circostanza che merita conferma, essendo pacifico che PONZI spa è intestataria , tra le diverse autorizzazioni, anche di quella di investigazione e risultando questa sua attività inserita nella rubrica "agenzie investigative" della sezione "lavoro" delle "pagine gialle" della Provincia di Brescia; va inoltre ricordato che nel sito "internet" di PONZI spa l'attività di investigazione viene presentata con rilievo e che nello stesso sito si informa che la società ha provveduto a registrare a suo nome alcuni "domain-nome" che contengono l'espressione "ponziinvestigazioni"; va infine sottolineato che questa società è alla ricerca di giovani con "forte passione per le investigazioni" interessati ad operare proprio nelle Provincie ove gli attuali reclamanti svolgono la loro attività (doc.7).
I reclamanti non si soffermano invece a contestare quella parte dell'ordinanza che metteva in evidenza come venisse pubblicizzata soltanto l'attività investigativa svolta da PONZI spa in Milano e non un'attività svolta nelle Province lombarde o emiliane riservate all'attività delle consorziate.
E anche questo aspetto del provvedimento reclamato merita conferma.
Negli elenchi telefonici prodotti risulta infatti sotto il nome di PONZI spa soltanto l'indirizzo di corso Monforte n.9 in Milano e nelle "pagine gialle", che contengono la stessa indicazione, è persino specificato che l'attività in oggetto si svolge "fuori provincia". In tale circostanza nessun rilievo possono avere le argomentazioni dei reclamanti sull'indicazione di un numero verde (strumento indispensabile in presenza di attività con ampia clientela) e sul fatto che l'attività di investigazione debba essere svolta nelle Provincie dove è stata rilasciata espressa autorizzazione (essendo pacifico che l'autorizzazione riguarda l'attività concretamente svolta sul territorio).
Nessuna rilevanza ha infine la controversa questione se l'attività investigativa possa essere svolta in ambito extraterritoriale, purchè contenuta in termini di accessorietà rispetto all'incarico legittimamente conferito sul territorio.
Quanto infine all'aspetto concorrenziale, l'ordinanza reclamata merita conferma perché l'attività pubblicitaria, che è l'unico motivo di doglianza, essendo focalizzata su Milano, non sembra sufficiente a documentare il comportamento malizioso lamentato dai reclamanti.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota, in complessivi euro 2.000,00 di cui 1.500,00 per onorari

PQM

respinge il reclamo;

condanna i reclamanti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in complessivi euro 2.000,00;

si comunichi.


Milano 20 febbraio 2003

Dott. Giuseppe Tarantola


Unica sede: PONZI SpA
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20122 Milano - Italy
 
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