La Ponzi SpA pubblicizza la propria attività su vari mezzi, tra cui le Pagine Gialle, Internet nei propri domini ponzi.com, ponzi.biz, ponzi.us, ed altri, inoltre sulla stampa e tramite le mailing list. La Ponzi SpA opera su tutto il territorio nazionale.
DECISIONE TRIBUNALE DI MILANO DEL 20/02/2003 SULL'EFFICACIA TERRITORIALE DELLA
LICENZA
N.6153/2003
Il Tribunale di Milano
Sezione I civile
Riunito in camera di consiglio con i sigg. magistrati:
dott. Giuseppe TARANTOLA est.
dott. Cesare de SAPIA
dott. Paola GANDOLFI
sul reclamo depositato dal CONSORZIO DEL GRUPPO PONZI INVESTIGAZIONI e dai
consorziati PONZI INVESTIGAZIONI DI PONZI LUCIANO & C. snc, PONZI F.LLI & C.
INVESTIGAZIONI srl, ISTITUTO INTERNAZIONALE PONZI DI PONZI FRANCO INVESTIGAZIONI
E INFORMAZIONI, PONZI INVESTIGAZIONI DI SALVARANI GRAZIELLA & C. snc, PONZI
INVESTIGAZIONI DI PONZI FRANCO & C. snc contro il provvedimento di rigetto
del ricorso d'urgenza avanzato contro PONZI spa;
letta la memoria di resistenza, sentite le parti e sciogliendo la riserva espressa
all'odierna udienza camerale;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La materia del contendere è circoscritta alla pubblicizzazione dell'attività di
investigazione svolta dalla resistente sulle guide telefoniche e sulle "pagine
gialle lavoro" delle Provincie di Brescia, Reggio Emilia, Parma e Modena,
dove le reclamanti svolgono la loro attività investigativa.
Il giudice assegnatario ha osservato, con l'ordinanza
sintetica ma esaustiva del 23.12.2002, che il fatto di rendere nota al pubblico la propria attività di
investigazione in ambito territoriale diverso da quello dove veniva svolta
in modo legittimo, e cioè a Milano, non poteva considerarsi vietato
né poteva essere configurato come comportamento di concorrenza sleale.
I reclamanti sostengono che quel giudice non avrebbe tenuto conto del fatto
che PONZI spa svolge attività di investigazione e la pubblicizza. L'assunto è errato
perché questa circostanza è implicitamente ammessa nel provvedimento
reclamato. Va comunque ribadito, in presenza delle contrarie argomentazioni
della resistente, che si tratta di una circostanza che merita conferma, essendo
pacifico che PONZI spa è intestataria , tra le diverse autorizzazioni,
anche di quella di investigazione e risultando questa sua attività inserita
nella rubrica "agenzie investigative" della sezione "lavoro" delle "pagine
gialle" della Provincia di Brescia; va inoltre ricordato che nel sito "internet" di
PONZI spa l'attività di investigazione viene presentata con rilievo
e che nello stesso sito si informa che la società ha provveduto a registrare
a suo nome alcuni "domain-nome" che contengono l'espressione "ponziinvestigazioni";
va infine sottolineato che questa società è alla ricerca di giovani
con "forte passione per le investigazioni" interessati ad operare
proprio nelle Provincie ove gli attuali reclamanti svolgono la loro attività (doc.7).
I reclamanti non si soffermano invece a contestare quella parte dell'ordinanza
che metteva in evidenza come venisse pubblicizzata soltanto l'attività investigativa
svolta da PONZI spa in Milano e non un'attività svolta nelle Province
lombarde o emiliane riservate all'attività delle consorziate.
E anche questo aspetto del provvedimento reclamato merita conferma.
Negli elenchi telefonici prodotti risulta infatti sotto il nome di PONZI spa
soltanto l'indirizzo di corso Monforte n.9 in Milano e nelle "pagine gialle",
che contengono la stessa indicazione, è persino specificato che l'attività in
oggetto si svolge "fuori provincia". In tale circostanza nessun rilievo
possono avere le argomentazioni dei reclamanti sull'indicazione di un numero
verde (strumento indispensabile in presenza di attività con ampia clientela)
e sul fatto che l'attività di investigazione debba essere svolta nelle
Provincie dove è stata rilasciata espressa autorizzazione (essendo pacifico
che l'autorizzazione riguarda l'attività concretamente svolta sul territorio).
Nessuna rilevanza ha infine la controversa questione se l'attività investigativa
possa essere svolta in ambito extraterritoriale, purchè contenuta in
termini di accessorietà rispetto all'incarico legittimamente conferito
sul territorio.
Quanto infine all'aspetto concorrenziale, l'ordinanza reclamata merita conferma
perché l'attività pubblicitaria, che è l'unico motivo
di doglianza, essendo focalizzata su Milano, non sembra sufficiente a documentare
il comportamento malizioso lamentato dai reclamanti.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza
di nota, in complessivi euro 2.000,00 di cui 1.500,00 per onorari
PQM
respinge il reclamo;
condanna i reclamanti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese
del reclamo, liquidate in complessivi euro 2.000,00;
si comunichi.
Milano 20 febbraio 2003
Dott. Giuseppe Tarantola
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