N.53638/02 R.G

Il Giudice Designato, a scioglimento della riserva;

premesso che:

- il Consorzio degli Operatori del Gruppo Ponzi Investigazioni ha domandato, con ricorso ex artt. 700 e 669, che sia inibito alla Ponzi SpA di pubblicizzare la propria attività di investigazioni nelle province in cui operano le società consorziate, segnatamente Brescia, Reggio Emilia, Parma e Modena;
- A sostegno della propria richiesta il suddetto Consorzio ha sottolineato che la resistente, al fine di promuovere una sorta di attività investigativa in franchising, ha prenotato spazi pubblicitari, per l'anno 2002/2003, sia sugli elenchi alfabetici che sulle "Pagine Gialle Lavoro" delle città ove operano le agenzie del consorzio;

rilevato che:

- Dalla documentazione in atti non emerge alcuna forma di pubblicizzazione illegittima dell'attività di investigazione da parte della resistente nelle province indicate dal ricorrente;
- L'inserimento negli elenchi alfabetici telefonici e nelle "Pagine gialle lavoro" non pare possa ritenersi non consentito così come sostenuto dalla resistente;
- I suddetti elenchi, infatti, recano esclusivamente la denominazione della resistente e l'indicazione della sede (Milano), senza alcun riferimento all'attività della stessa ed allo specifico ambito di operatività; né la suddetta informazione all'utenza telefonica travalica i limiti della correttezza imprenditoriale così da sconfinare nell'illecita concorrenza;
- l'inserimento negli indicati elenchi telefonici, d'altra parte, benchè sia certamente un modo per la Ponzi SpA di far conoscere la propria esistenza anche nelle zone in cui gli elenchi vengono divulgati, non dimostra lo svolgimento da parte della Ponzi SpA dell'attività di investigazioni fuori dall'ambito territoriale per il quale è autorizzata in modo contrastante con i principi interpretativi di cui alle circolari ministeriali e prefettizie prodotte dal ricorrente, posto che la suddetta società non pubblicizza una propria sede operativa diversa da quella milanese ed è a questa soltanto che possono rivolgersi gli interessati, che già siano al corrente dell'attività di investigazioni della Ponzi SpA;
- Il ricorso proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente diritto della resistente al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.

Visti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c.;
Rigetta il ricorso proposto dal Consorzio degli Operatori del Gruppo Ponzi Investigazioni contro la Ponzi SpA;
pone a carico della ricorrente le spese del procedimento sostenute dalla resistente e che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.000 per onorari di avvocato.

Si comunichi:

Milano, 23 dicembre 2002

Il cancelliere Il Giudice Designato
Dott. Marisa G. Nardo

segue, in merito al reclamo su questa ordinanza Ponzi un'altra DECISIONE TRIBUNALE DI MILANO DEL 20/02/2003


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