N.53638/02 R.G
Il Giudice Designato, a scioglimento della riserva;
premesso che:
- il Consorzio degli Operatori del Gruppo Ponzi Investigazioni ha domandato,
con ricorso ex artt. 700 e 669, che sia inibito alla Ponzi SpA di pubblicizzare
la propria attività di investigazioni nelle province in cui operano
le società consorziate, segnatamente Brescia, Reggio Emilia, Parma e
Modena;
- A sostegno della propria richiesta il suddetto Consorzio ha sottolineato
che la resistente, al fine di promuovere una sorta di attività investigativa
in franchising, ha prenotato spazi pubblicitari, per l'anno 2002/2003, sia
sugli elenchi alfabetici che sulle "Pagine Gialle Lavoro" delle città ove
operano le agenzie del consorzio;
rilevato che:
- Dalla documentazione in atti non emerge alcuna forma di pubblicizzazione
illegittima dell'attività di investigazione da parte della resistente
nelle province indicate dal ricorrente;
- L'inserimento negli elenchi alfabetici telefonici e nelle "Pagine gialle
lavoro" non pare possa ritenersi non consentito così come sostenuto
dalla resistente;
- I suddetti elenchi, infatti, recano esclusivamente la denominazione della
resistente e l'indicazione della sede (Milano), senza alcun riferimento all'attività della
stessa ed allo specifico ambito di operatività; né la suddetta
informazione all'utenza telefonica travalica i limiti della correttezza imprenditoriale
così da sconfinare nell'illecita concorrenza;
- l'inserimento negli indicati elenchi telefonici, d'altra parte, benchè sia
certamente un modo per la Ponzi SpA di far conoscere la propria esistenza anche
nelle zone in cui gli elenchi vengono divulgati, non dimostra lo svolgimento
da parte della Ponzi SpA dell'attività di investigazioni fuori dall'ambito
territoriale per il quale è autorizzata in modo contrastante con i principi
interpretativi di cui alle circolari ministeriali e prefettizie prodotte dal
ricorrente, posto che la suddetta società non pubblicizza una propria
sede operativa diversa da quella milanese ed è a questa soltanto che
possono rivolgersi gli interessati, che già siano al corrente dell'attività di
investigazioni della Ponzi SpA;
- Il ricorso proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente diritto
della resistente al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c.;
Rigetta il ricorso proposto dal Consorzio degli Operatori del Gruppo Ponzi
Investigazioni contro la Ponzi SpA;
pone a carico della ricorrente le spese del procedimento sostenute dalla resistente
e che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.000 per onorari di avvocato.
Si comunichi:
Milano, 23 dicembre 2002
Il cancelliere Il Giudice Designato
Dott. Marisa G. Nardo
segue, in merito al reclamo su questa ordinanza Ponzi un'altra DECISIONE
TRIBUNALE DI MILANO DEL 20/02/2003
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