ponzi cessione pro-soluto

ponzi cessione pro-soluto

Gli Obiettivi e i Vantaggi offerti
La cessione del credito consiste nel cedere, da parte della società Cedente alla società Cessionaria, i diritti vantati nei confronti di un debitore.
La cessione permette a società in utile di scaricare integralmente a costo il credito ceduto ottenendo un beneficio fiscale nell'esercizio in corso.

I Destinatari
Area amministrativa, finanziaria e fiscale di aziende industriali, commerciali e di servizi.

Tipologie di crediti solitamente ceduti
La cessione pro-soluto è tecnicamente ammessa nei seguenti casi:

  1. PROCEDURE CONCORSUALI
  2. DEBITORE IRREPERIBILE
  3. ELEMENTI ANTIECONOMICI
  4. CREDITI DI MODESTA ENTITA'
  5. CREDITI VERSO L'ESTERO

o v v e r o ;

  • debitori scomparsi o irreperibili.
  • Casi in cui, e sono molti, si ritenga economicamente sconveniente perchè troppo costoso, attivare un contenzioso legale di esito finale incerto.
  • Crediti di modesta entità solitamente frazionati su un numero alto di debitori inferiori alla "fattura media".
  • Crediti relativi a pluriprotestati.
  • Crediti contestati sui quali la politica commerciale sconsiglia l'emissione di note di accredito.
  • Casi in cui non si vogliano rompere definitivamente i rapporti con il cliente.
  • Oppure casi opposti, cioè quando non si vogliano avere rapporti con clienti "odiosi".
  • Proposte di concordati le cui lungaggini potrebbero spostarne il perfezionamento nell'esercizio successivo.
  • Debitori "prossimi" al fallimento, per i quali si prevede che la data della sentenza del fallimento cada nell'esercizio successivo.
  • Crediti verso l'estero. Si ricorda che l'Art. 101 T.U.I.R. si riferisce a procedure concorsuali secondo la legge italiana. Pertanto per crediti in procedura concorsuale estera o sofferenze estere bisogna, ai fini della deducibilità fiscale totale o parziale, darne prova certa e precisa. Prova che può essere fornita spogliandosi del credito mediante la cessione pro-soluto.
  • Quote di credito di sinistri assicurativi non indennizzabili ( sempre in relazione alle condizioni di polizza).

Adempimenti e riferimenti normativi
I crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo (Art.2426 p.8 C.C.). Le perdite su crediti sono deducibili dai redditi se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art 101 Dpr 917/86). Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art 11 Dpr 42/88).

Le perdite su crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi, ovvero del fondo rischi su crediti (art 106 Dpr 917/86).

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art.1260 e segg. del Cod.Civ. e, per avere validità fiscale, deve essere pro-soluto. In pratica la cessione avviene mediante scambio di raccomandate senza busta,per avere la data certa della spedizione sulla raccomandata stessa, o mediante contratto stipulato tra le parti e soggetto a tassa dello 0.5% sul valore nominale dei crediti ceduti ed a registrazione nel termine fisso di 20 giorni all'Ufficio del Registro. In entrambi i casi la cessione, per avere efficacia, deve essere accettata dal debitore ceduto o notificatagli (art.1264 Cod.Civ.).

Le modalità di adesione al servizio

  • Valutazione del credito in portafoglio all'azienda cedente.
  • Lettera di cessione.
  • Distinta elenco dei debitori.
  • Copia della documentazione probatoria relativa ai crediti.


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