Gli Obiettivi e i Vantaggi offerti
La cessione
del credito consiste nel cedere, da parte della società Cedente
alla società Cessionaria, i diritti vantati nei confronti di un
debitore.
La cessione permette a società in utile di scaricare integralmente a costo
il credito ceduto ottenendo un beneficio fiscale nell'esercizio in corso.
I Destinatari
Area amministrativa,
finanziaria e fiscale di aziende industriali, commerciali e di
servizi.
Tipologie di crediti solitamente
ceduti
La cessione pro-soluto è tecnicamente ammessa nei seguenti casi:
- PROCEDURE CONCORSUALI
- DEBITORE IRREPERIBILE
- ELEMENTI ANTIECONOMICI
- CREDITI DI MODESTA
ENTITA'
- CREDITI VERSO L'ESTERO
o v v e r o ;
- debitori scomparsi
o irreperibili.
- Casi in cui, e sono
molti, si ritenga economicamente sconveniente perchè troppo
costoso, attivare un contenzioso legale di esito finale incerto.
- Crediti di modesta
entità solitamente frazionati su un numero alto di debitori
inferiori alla "fattura media".
- Crediti relativi
a pluriprotestati.
- Crediti contestati
sui quali la politica commerciale sconsiglia l'emissione di
note di accredito.
- Casi in cui non
si vogliano rompere definitivamente i rapporti con il cliente.
- Oppure casi opposti,
cioè quando non si vogliano avere rapporti con clienti "odiosi".
- Proposte di concordati
le cui lungaggini potrebbero spostarne il perfezionamento nell'esercizio
successivo.
- Debitori "prossimi" al
fallimento, per i quali si prevede che la data della sentenza
del fallimento cada nell'esercizio successivo.
- Crediti verso l'estero.
Si ricorda che l'Art. 101 T.U.I.R. si riferisce a procedure concorsuali
secondo la legge italiana. Pertanto per crediti in procedura
concorsuale estera o sofferenze estere bisogna, ai fini della
deducibilità fiscale totale o parziale, darne prova certa e
precisa. Prova che può essere fornita spogliandosi del credito
mediante la cessione pro-soluto.
- Quote di credito
di sinistri assicurativi non indennizzabili ( sempre in relazione
alle condizioni di polizza).
Adempimenti
e riferimenti normativi
I crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile
di realizzo (Art.2426 p.8 C.C.). Le perdite su crediti sono deducibili dai
redditi se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali (art 101 Dpr 917/86). Ai fini della deducibilità delle
perdite su crediti il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art 11 Dpr 42/88).
Le perdite su crediti
sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti
esercizi, ovvero del fondo rischi su crediti (art 106 Dpr 917/86).
La cessione dei crediti è disciplinata
dall'art.1260 e segg. del Cod.Civ. e, per avere validità fiscale,
deve essere pro-soluto. In pratica la cessione avviene mediante
scambio di raccomandate senza busta,per avere la data certa della
spedizione sulla raccomandata stessa, o mediante contratto stipulato
tra le parti e soggetto a tassa dello 0.5% sul valore nominale
dei crediti ceduti ed a registrazione nel termine fisso di 20
giorni all'Ufficio del Registro. In entrambi i casi la cessione,
per avere efficacia, deve essere accettata dal debitore ceduto
o notificatagli (art.1264 Cod.Civ.).
Le modalità di
adesione al servizio
- Valutazione del
credito in portafoglio all'azienda cedente.
- Lettera di cessione.
- Distinta elenco
dei debitori.
- Copia della documentazione
probatoria relativa ai crediti.
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