Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
Capo I - Princìpi generali
1. Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge
si intende:
a) per "banca di dati",
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per "titolare",
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile",
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato",
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione",
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione",
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo",
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco",
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante",
l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica
al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.
3. Trattamento di dati per
fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i
dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
4. Particolari trattamenti
in ambito pubblico.
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in
virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio
del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo
del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito
del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo
371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni
di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
5. Trattamento di dati svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
6. Trattamento di dati detenuti
all'estero.
1. Il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui
al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori
dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo II - Obblighi per il titolare
del trattamento
7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione
al Garante.
2. La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a
prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta
dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e modalità del
trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo
ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione
e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora,
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori
del territorio nazionale;
f) una descrizione generale
che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche
ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca
di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche
di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione
del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi
o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in
forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando
il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione
di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo
25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e
con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24;
c-bis) per scopi storici, di
ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui
all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è necessario per l'assolvimento
di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti
o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive
finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari
per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e),
con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche
o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente
per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi
da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente
all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento
alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale
adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto
previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente
collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando
il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le
sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati,
di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo
di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta
di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai
regolamenti;
i) è effettuato per esclusive
finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione
di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi
e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni,
fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli
obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei
limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni
e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente
ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con
mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione
di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente
per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di
legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni
o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente
all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e
seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie
per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti;
q-bis) è compreso nel programma
statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti
dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere
della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi
5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente
le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al
periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi
5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni
di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma
5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante
con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo
41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi
5-quinquies. Il titolare che
si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato,
deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede
al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento
devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III - Trattamento dei
dati personali
Sezione I - Raccolta e requisiti
dei dati
9. Modalità di raccolta e requisiti
dei dati personali.
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile
con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario
a questi ultimi scopi.
10. Informazioni rese al momento
della raccolta.
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
13;
f) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui
al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del
Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato
nel trattamento dei dati
11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
12. Casi di esclusione del
consenso.
1. Il consenso non è richiesto
quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e
detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d) è finalizzato unicamente
a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. In tal caso si applica il codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
13. Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso
gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto
indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni
di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto
a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
14. Limiti all'esercizio dei
diritti.
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari
di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma
1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel
trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento
del danno
15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di
cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative
ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
16. Cessazione del trattamento
dei dati.
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione;
c-bis) conservati o ceduti
ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica
e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o
di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
17. Limiti all'utilizzabilità di
dati personali.
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contatto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
18. Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione
e diffusione dei dati
19. Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione
la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare
o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
20. Requisiti per la comunicazione
e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici
sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti
a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi
allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione,
qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione,
quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di
cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti
con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per
le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
21. Divieto di comunicazione
e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione
e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od
a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione
dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie
per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e),
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Capo IV - Trattamento di dati
particolari
22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica
ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui
i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni.
Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi
previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma
2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata,
a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti,
i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando
tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.
23. Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica
e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro
della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate
per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione
del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati
o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il
trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base
dei seguenti criteri:
a) previsione di informative
effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del
medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto
di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti
di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento,
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte
del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e
alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo
titolare di trattamento;
c) identificazione di casi
di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate
nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire
successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di
applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte
ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni
sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter . Il decreto di cui al
comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma
3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di
agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere
o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di
esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente,
da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare,
da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato
o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
24. Dati relativi ai provvedimenti
di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
25. Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Le disposizioni relative
al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante,
nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano
quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta
i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di
trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei
modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione,
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma
2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante
ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi
2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della
presente legge che attengono all'esercizio della professione
di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero.
26. Dati concernenti persone
giuridiche.
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo V - Trattamenti soggetti
a regime speciale
27. Trattamento da parte di
soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione
a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei
dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o
a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme
di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
28. Trasferimento di dati personali
all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire
soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione;
il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato
qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito
dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono
valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure
di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque
consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato
il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia
di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,
prestate anche con un contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui
al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui
al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo
7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI - Tutela amministrativa
e giurisdizionale
29. Tutela.
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria
o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano
decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni
il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare
e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela
dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini
previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30
agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio
di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII - Garante per la protezione
dei dati personali
30. Istituzione del Garante.
1. È istituito il Garante per
la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe
le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo
se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri
compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito
di:
a) istituire e tenere un registro
generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento
e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari
o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni
ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti
previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione,
per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra
il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte,
il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza
indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo
sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma
1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui
al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma
5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
32. Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra
la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi
alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli
accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge
1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma
1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui
al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato
può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
33. Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante è posto
un ufficio composto, in sede di prima applicazione, da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. È istituito il ruolo
organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento
il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del
reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio
alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento
giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione
del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.
Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra
il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata
della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi,
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per
non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento
il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento
unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di
segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997,
e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al
personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti
con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi
i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi
del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante,
al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo
della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione
della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia
e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo
30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater,
cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma
3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante
può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a
due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio
del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di
cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio
del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo VIII - Sanzioni
34. Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti
al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se
il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
35. Trattamento illecito di
dati personali.
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se
il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21,
22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi
1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
36. Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza
dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma
1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
37. Inosservanza dei provvedimenti
del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo
22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
38. Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
39. Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere
il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo
di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1,
lettera i) e 32.
Capo IX - Disposizioni transitorie
e finali ed abrogazioni
40. Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
41. Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non
si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza
di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento
dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo
15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti
dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione
della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente
legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione
per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio
di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari
o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione
della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui
agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date
entro il 30 novembre 1997.
42. Modifiche a disposizioni
vigenti.
1. Sostituisce l'art. 10, L.
1° aprile 1981, n. 121, riportata al n. A/XXX.
2. Sostituisce il comma 1 dell'art.
4, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
3. Sostituisce il comma 1 dell'art.
5, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Modifica l'art. 9, comma
2, e l'art. 10, comma 2, L. 30 settembre 1993, n. 388, riportata
al n. Y/XXIV.
43. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni
di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge
e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121. Entro
sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale
data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restando ferme le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5
giugno 1990, n. 135 , e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile
1981, n. 121.
Capo X - Copertura finanziaria
ed entrata in vigore
44. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 19971999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire
3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire
5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra
in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorre dal 1° gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.
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