DIRITTO DI FAMIGLIA

Estratto normativa regime patrimoniale della famiglia

159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell' articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

162. - Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per l' atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell' atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le

disposizioni dell' articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell' atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

163. - Modifica delle convenzioni

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l' atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l' omologazione del giudice. L' omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all' atto del matrimonio.

L' annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

215. - Separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

177. - Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell' attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

179. - Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell' atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all' esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un' azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all' atto dell' acquisto.

L' acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell' articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall' atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l' altro coniuge.

167. - Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L' accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

230-bis. - Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell' impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell' impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell' azienda, anche in ordine all' avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l' impiego degli utili e degli

incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell' impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all' impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell' uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell' azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell' azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull' azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell' articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell' esercizio dell' agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

150. - Separazione personale

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l' omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

158. - Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l' omologazione del giudice.

Quando l' accordo dei coniugi relativamente all' affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l' interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell' interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l' omologazione.

151. - Separazione giudiziale

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

148. - Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l' obbligazione prevista nell' articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l' inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell' obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all' altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l' istruzione e l' educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L' opposizione è regolata dalle norme relative all' opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

155. - Provvedimenti riguardo ai figli

Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all' interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l' altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all' istruzione e all' educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l' esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni

pregiudizievoli al loro interesse.

L' abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l' amministrazione dei beni dei figli e, nell' ipotesi che l' esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell' usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell' emanare i provvedimenti relativi all' affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell' accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo , ed emessi dopo l' assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d' ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l' affidamento dei figli, l' attribuzione dell' esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall' altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L' entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell' obbligato.

Resta fermo l' obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all' adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall' articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l' iscrizione dell' ipoteca giudiziale ai sensi dell' articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell' avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all' obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 31 maggio 1983, n. 144) nella parte in cui prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati; (sentenza del 19 gennaio 1987, n. 5) nella parte in cui prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi consensualmente separati; (sentenza del 6 luglio 1994, n. 278) nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore abbia il potere di ordinare, in corso di causa e a seguito di accertata inadempienza, ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte delle somme dovute direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

65. - Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.


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