Estratto
normativa regime patrimoniale della famiglia
159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell' articolo 162, è costituito
dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo.
162. - Forma delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per l' atto
pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione
può anche essere dichiarata nell' atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando
le
disposizioni dell' articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi
quando a margine dell' atto di matrimonio non risultano annotati
la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti,
ovvero la scelta di cui al secondo comma.
163. - Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive
al matrimonio, non hanno effetto se l' atto pubblico non è stipulato
col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti
se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso,
salva l' omologazione del giudice. L' omologazione può essere chiesta
da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto
rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'
atto del matrimonio.
L' annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione
delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma
degli articoli 2643 e seguenti.
215. - Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva
dei beni acquistati durante il matrimonio.
177. - Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti
e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell' attività separata di ciascuno dei coniugi
se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo
il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo
gli utili e gli incrementi.
179. - Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto
di donazione o successione, quando nell' atto di liberalità o nel
testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed
i loro accessori;
d) i beni che servono all' esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di un' azienda facente
parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato all' atto dell' acquisto.
L' acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'
articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione,
ai sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall' atto di acquisto se di esso sia stato
parte anche l' altro coniuge.
167. - Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche
per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata
dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L' accettazione
può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
230-bis. - Impresa familiare
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che
presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia
o nell' impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'
impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell' azienda, anche in ordine all' avviamento, in proporzione
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l' impiego degli utili e degli
incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria,
agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell' impresa sono
adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa
stessa. I familiari partecipanti all' impresa che non hanno la
piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita
la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'
uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano
il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati
nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere
liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'
azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate,
in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell' azienda
i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'
azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione
dell' articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell' esercizio dell' agricoltura
sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
150. - Separazione personale
È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l' omologazione
di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
158. - Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l' omologazione del giudice.
Quando l' accordo dei coniugi relativamente all' affidamento e
al mantenimento dei figli è in contrasto con l' interesse di questi
il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni
da adottare nell' interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
può rifiutare allo stato l' omologazione.
151. - Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio.
148. - Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l' obbligazione prevista nell' articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori
non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali,
in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi
i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l' inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell' obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all' altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l' istruzione e l' educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre
opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L' opposizione è regolata dalle norme relative all' opposizione
al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le
forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.
155. - Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi
i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole, con esclusivo riferimento all' interesse morale e materiale
di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l' altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all' istruzione
e all' educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei
suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l' esercizio esclusivo della potestà su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo
che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui
i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
L' abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove
sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l' amministrazione dei
beni dei figli e, nell' ipotesi che l' esercizio della potestà sia
affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell' usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole
sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità,
in un istituto di educazione.
Nell' emanare i provvedimenti relativi all' affidamento dei figli
e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell' accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo , ed emessi
dopo l' assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti
d' ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l' affidamento dei figli, l' attribuzione
dell' esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative
alla misura e alle modalità del contributo.
156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra
i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto
di ricevere dall' altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L' entità di tale somministrazione è determinata in relazione
alle circostanze e ai redditi dell' obbligato.
Resta fermo l' obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge
di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all' adempimento degli obblighi previsti
dai precedenti commi e dall' articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l' iscrizione dell' ipoteca
giudiziale ai sensi dell' articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell' avente diritto, il
giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di danaro all' obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.
Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 31 maggio
1983, n. 144) nella parte in cui prevede che le disposizioni ivi
contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente
separati; (sentenza del 19 gennaio 1987, n. 5) nella parte in cui
prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi
consensualmente separati; (sentenza del 6 luglio 1994, n. 278)
nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore abbia
il potere di ordinare, in corso di causa e a seguito di accertata
inadempienza, ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento,
di versare una parte delle somme dovute direttamente agli aventi
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza
di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti.
65. - Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta,
il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
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