FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO,
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
66. Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore può domandare
che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal
debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme
del codice civile.
L'azione si propone
dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto
del contraente immediato, sia in confronto dei suoi
aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro.
67. Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati,
salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore:
1) Gli atti a
titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
2) gli atti estintivi
di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,
se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento;
3) i pegni, le
anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento per
debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le
anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti
entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresì revocati,
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti
contestualmente creati, se compiuti entro i sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento .
Le disposizioni
di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni
di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni,
e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali .
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