FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO,
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Disciplina della cessione
dei crediti di impresa.
1. Ambito di applicazione.
1. La cessione di crediti
pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge,
quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono
da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una
banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il
cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto
di crediti d'impresa.
2. Resta salva l'applicazione
delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive
dei requisiti di cui al comma 1.
2. Albo delle imprese che
esercitano l'attività di cessione dei crediti.
1. Istituito presso la Banca
d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione
dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca
d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della
suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro,
beni e utilità di provenienza illecita.
2. Nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione
all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i
contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni
amministrative.
3. Il cessionario dei crediti
di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza
dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.
3. Cessione di crediti futuri
e di crediti in massa.
1. I crediti possono essere
ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali
sorgeranno.
2. I crediti esistenti o
futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa
dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno
da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore
a ventiquattro mesi.
4. La cessione di crediti
in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento
a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto
prescritto nel comma 3.
4. Garanzia di solvenza.
1. Il cedente garantisce,
nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore,
salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
5. Efficacia della cessione
nei confronti dei terzi.
1. Qualora il cessionario
abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione
ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
a) agli altri aventi causa
del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace
verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente,
che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente
dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto
dall'articolo 7, comma 1.
2. Fatta salva per il cessionario
la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi
previsti dal codice civile.
3. Fatta salva l'efficacia
liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti
eseguiti dal debitore a terzi.
6. Revocatoria fallimentare
dei pagamenti del debitore ceduto.
1. Il pagamento compiuto
dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria
prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla
disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione
può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore
trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore
ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. È fatta salva la rivalsa
del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia
prevista dall'articolo 4.
7. Fallimento del cedente.
1. L'efficacia della cessione
verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile
al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario
conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito
il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente
sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa
di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento
del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente,
limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza
dichiarativa.
3. In caso di recesso il
curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato
dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma
2.
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