1260. - Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo
oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso
del debitore, purché il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge.
Le parti possono
escludere la cedibilità del credito; ma il patto
non é opponibile
al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva
al tempo della cessione.
1261. - Divieti di
cessione
I magistrati dell'
ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie
e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari,
gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai
non possono, neppure per interposta persona, rendersi
cessionari di diritti sui quali é sorta contestazione
davanti l' autorità giudiziaria di cui fanno parte
o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,
sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del
comma precedente non si applica alle cessioni di azioni
ereditarie tra coeredi, nÈ a quelle fatte in pagamento
di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
1262. - Documenti
probatori del credito
Il cedente deve consegnare
al cessionario i documenti probatori del credito che
sono in suo possesso.
Se é stata ceduta
solo una parte del credito, il cedente é tenuto a dare
al cessionario una copia autentica dei documenti.
1263. - Accessori
del credito
Per effetto della
cessione, il credito Ë trasferito al cessionario con
i privilegi, con le garanzie personali e reali e con
gli altri accessori.
Il cedente non puÚ trasferire
al cessionario, senza il consenso del costituente,
il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario,
la cessione non comprende i frutti scaduti.
1264. - Efficacia
della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto
nei confronti del debitore ceduto quando questi l'
ha accettata o quando gli é stata notificata.
Tuttavia, anche prima
della notificazione, il debitore che paga al cedente
non Ë liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell' avvenuta cessione.
1265. - Efficacia
della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito
ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse,
prevale la cessione notificata per prima al debitore,
o quella che é stata prima accettata dal debitore con
atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
La stessa norma si
osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione
di usufrutto o di pegno.
1266. - Obbligo di
garanzia del cedente
Quando la cessione Ë a
titolo oneroso, il cedente é tenuto a garantire l'
esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia
può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre
obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione Ë a
titolo gratuito, la garanzia é dovuta solo nei casi
e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante
la garanzia per l' evizione.
1267. - Garanzia
della solvenza del debitore
Il cedente non risponde
della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto
la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti
di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli
interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle
che il cessionario abbia sopportate per escutere il
debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto
ad aggravare la responsabilità del cedente é senza
effetto.
Quando il cedente
ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore é dipesa da negligenza del
cessionario nell' iniziare o nel proseguire le istanze
contro il debitore stesso.
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