RISARCIMENTI
Per questo periodo
vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione un'importante
e delicato argomento che siamo sicuri Vi fara' riflettere.
Un impegnativo e accurato lavoro che ha avuto anche implicazioni
di carattere emotivo ed umano, svolto con grande attenzione,
discrezione e riservatezza.
Il nostro intervento questa volta ha visto la collaborazione
con alcune compagnie assicuratrici per verificare/convalidare/confermare
alcuni importanti elementi documentali e non, prodotti dai
soggetti richiedenti i risarcimenti.
Vi sono stati nella storia periodi di alterna attenzione
al problema. Certamente la ricostruzione storica deve necessariamente
incominciare dall'analisi dei casi singoli: il rischio pero'
e' che la dimensione umana, sociologica, antropologica dei
protagonisti, appanni lo sguardo d'insieme che consente di
far luce su aspetti piu' generali. E' certo difficile quando
si parla dell'uccisione in massa di persone, fare in modo
che il giudizio etico e morale non influisca sulla valutazione
di azioni certamente deprecabili e di piu' ma e' necessario
che la ricostruzione storica sia il piu' possibile lucida
e distaccata; solo in questo modo si possono estrapolare
gli elementi strutturali dell'intera vicenda per giungere
alla presa di decisioni obiettive.
RISARCIMENTI
Dopo la rinascita dell'Austria
come stato indipendente alla fine della Seconda Guerra Mondiale,
essa introdusse misure di restituzione e risarcimento in
favore delle vittime del Nazismo. Mentre il termine "restituzione" copre
misure connesse alla restituzione delle proprieta' in possesso
delle vittime del Nazismo prima del 1938, il termine "risarcimento" si
riferisce alle misure finalizzate a soddisfare i bisogni
fondamentali delle vittime del Nazismo ( esempio le pensioni
per le vittime). Gli sforzi del Governo austriaco vennero
tuttavia considerati insufficienti da un vasto numero di
critici. Al fine di far luce sulla pratica delle Autorita'
austriache in questo ambito, nel 1998 il Governo Federale
decise di istituire una Commissione di Storici, che
deve agire in modo indipendente e libero e che ha come compito
quello di analizzare l'intera sottrazione del patrimonio
sul territorio della Repubblica d'Austria durante l'epoca
nazista, nonche' le restituzioni, ovvero i risarcimenti (come
assistenza economica e sociale) da parte della Repubblica
d'Austria a partire dal 1945.
La Commissione internazionale per i Risarcimenti alle Vittime
dell'Olocausto (ICHEIC) ha stabilito una procedura d'esame
delle Richieste di Risarcimento per gestire tutte le domande
delle vittime e dei sopravvissuti e degli eredi e beneficiari.
La procedura e' stata ideata affinche' i richiedenti ottengano
nel piu' breve tempo possibile una risoluzione equa e rapida
delle loro richieste.
I Moduli di richiesta si possono ottenere dalla Commissione
Internazionale:
· telefonando al Centro di Assistenza Gratuita
· inviando per posta il tagliando allegato alle inserzioni
pubblicitarie pubblicate sui quotidiani
· visitando il sito internet dell'ICHEIC
· contattando le organizzazioni ebraiche partecipanti
Criteri di verifica
La Commissione Internazionale ha autorizzato i seguenti criteri
di verifica in base ai quali verra' data l'assicurazione
che verra' accertata la validita' delle richieste. I criteri
sono stabiliti al fine di rendere il piu' severe possibili,
le valutazioni delle richieste, prendendo in considerazione
tutte le informazioni relative.
La Commissione Internazionale si e' accordata su una linea
di valutazione uniforme che coinvolge tutte le compagnie
associate nelle proposte di pagamento relative alle domande
valide. Le regole tengono conto di una vasta gamma di fattori
storici ed economici che influenzarono l'Europa durante il
periodo antecedente e seguente alla guerra.
Sei milioni di persone morte nei campi di sterminio nazisti,
non potranno essere riportate in vita da nessuno. Riparare
ad un torto come lo sterminio degli ebrei da parte del Terzo
Reich e' dunque impossibile. Eppure ci sono dei gesti e degli
atti, che, sebbene non possano cancellare un'ingiustizia,
possono aiutare a chiudere le ferite. Nel 1947, sotto mandato
britannico, con l'approvazione della spartizione della Palestina
e con un riconoscimento della nascita dello Stato di Israele,
l'O.N.U. si fece carico del problema dei sopravvissuti e
compi' uno di questi atti. Scampati al tentativo di annientamento
subito, gli ebrei avrebbero cosi' avuto un loro Stato in
un paese dove, finalmente, nessuno avrebbe potuto perseguitarli.
Di tutt'altro genere sono invece i risarcimenti, che costituiscono
piu' che altro il saldo di un vecchio debito.
Questa vicenda, nota come la "storia dell'oro nazista", ne
e' l'esempio piu' evidente. Qui, infatti, non e' presente
alcuna implicazione simbolica: si tratta semplicemente di
restituire ai legittimi proprietari o ai loro eredi i beni
confiscati sessant'anni fa dai tedeschi e depositati nelle
banche svizzere che, a loro volta, vorrebbero ovviamente
poter evitare la restituzione.
Il primo momento e' quello chiamato della giustizia e'
riferito ai processi di Norimberga con "protagonisti" i grandi
responsabili dei crimini nazisti. Il secondo momento e' quello
del risarcimento. La nascita dello Stato d'Israele
venne proclamata dalle Nazioni Unite proprio a ridosso dell'Olocausto;
questo potrebbe essere definito come il momento della riconciliazione.
Le compagnie di assicurazione francesi si sono offerte di
elargire un contributo di 10,67 milioni di euro, pari a circa
20 miliardi e 657 milioni di lire, alla cosiddetta Fondazione
della Memoria, da costituire su iniziativa del governo a
favore dei superstiti dell' Olocausto e degli eredi.
Ai sensi della legge austriaca del 1958 sull'assicurazione
le rivendicazioni non sono piu' possibili da lungo tempo.
Nonostante cio', le compagnie di assicurazioni austriache
in molti casi accettano ancora le vecchie polizze, sebbene
l'ammontare di denaro pagato alle vittime risulta relativamente
limitato a causa dell'inflazione.
In considerazione delle questioni ancora aperte e pendenti
si richiederanno ulteriori ricerche in tale campo.
I fatti riguardanti le polizze assicurative furono discussi
anche durante la Conferenza di Washington sui beni dell'era
dell'Olocausto ( dal 30 novembre al 3 dicembre 1998).
Due compagnie di assicurazioni austriache sono state nominate
in una causa presso una corte degli USA avviata contro sedici
compagnie di assicurazioni europee: Le compagnie di assicurazioni
austriache hanno incaricato uno storico di far luce sulla
pratica di tali compagnie.
La Commissione Internazionale per i Risarcimenti alle vittime
dell'Olocausto ha autorizzato i seguenti criteri in base
ai quali le compagnie di assicurazioni appartenenti alla
Commissione , accerteranno la validita' delle domande inoltrate.
Le compagnie esamineranno le domande applicando criteri di
verifica rigidi, sulla base delle informazioni fornite dal
richiedente, informazioni ottenute dalla compagnia stessa
recuperabili fra i suoi documenti e nei suoi archivi.
Nel presentare una domanda relativa a una polizza emessa
a una vittima dell'Olocausto, il richiedente deve:
· dimostrare come sia plausibile, alla luce delle
circostanze contingenti, compresa, ma non ad essa limitata,
la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto
ed il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di emissione
della polizza in questione, che il richiedente abbia diritto,
pienamente o in parte, ai benefici della polizza di assicurazione
in questione.
· Presentare tutte le prove relative a quella richiesta,
scritte, in suo possesso o sotto il suo controllo, che possano
ragionevolmente essere richieste in esame, in considerazione
delle circostanze e degli anni trascorsi, compresa, ma non
ad essa limitata, la storia del richiedente e della sua famiglia,
la storia del titolare/beneficiario/assicurato della polizza
(se persone diverse dal richiedente) e se il titolare della
polizza, l'assicurato o il richiedente sono stati o meno
vittime della persecuzione nazista.
· Presentare una copia o riproduzione di ogni documento
originale in suo possesso o sotto il suo controllo, relativo
al contratto assicurativo.
· Dichiarare se il richiedente stesso o a quanto gli
risulta qualsiasi altra persona abbia presentato domanda
o ricevuto alcun pagamento, indennizzo, risarcimento o restituzione
da parte di qualsiasi governo o organizzazione in relazione
alla polizza in questione.
· Dichiarare l'identita' di qualsiasi persona conosciuta
dal richiedente che il richiedente stesso creda, o abbia
ragionevoli motivi per credere, abbia legittimo diritto ai
benefici della polizza in esame.
· A sostegno di una domanda il richiedente non dovra'
presentare alcuna prova che lui stesso sappia essere stata
falsificata, contraffatta o essere essenzialmente fuorviante.
Nella valutazione di una domanda presentata da un richiedente,
le compagnie di assicurazioni partecipanti hanno concordato
di:
· non rifiutare alcuna prova come insufficientemente
probatoria dei fatti necessari per confermare la domanda,
se la prova fornita e' plausibile alla luce di tutte le particolari
circostanze contingenti, compresa, ma non ad essa limitata,
la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto
ed il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di emissione
della polizza in questione.
· Non esigere in modo irragionevole la produzione
di documenti o altre prove che molto probabilmente sono state
distrutte, smarrite o divenute inaccessibili al richiedente;
· Prendere in considerazione tutte le informazioni
presentate dal richiedente insieme a tutte le informazioni
raccolte dalla compagnia di assicurazioni e dall'ICHEIC durante
la sua ricerca della compagnia di assicurazioni e altri archivi
competenti e di tenere sempre in considerazione la difficolta'
di provare la legittimita' di una domanda dopo la distruzione
causata dalla guerra, l'Olocausto e il lungo periodo di tempo
trascorso dalla data di emissione della polizza in questione.
L'esistenza di una polizza di assicurazione (l'esistenza
non implica automaticamente la validita' della richiesta)
sara' considerata adeguatamente convalidata da uno qualsiasi
dei seguenti documenti:
· originale o copia di una polizza di assicurazione
· originali o copie delle ricevute dei premi versati
per una polizza di assicurazione
· informazioni negli archivi di una compagnia di assicurazioni
che confermino l'esistenza di una polizza.
· corrispondenza scritta fra la compagnia di assicurazioni
o il suo agente o rappresentante e il richiedente, che confermi
l'esistenza di una polizza.
· dati posseduti o conservati da un qualsiasi ente
governativo che confermino l'esistenza di una polizza.
· dati di un qualsiasi ente governativo posseduti
dal richiedente che confermino l'esistenza di una polizza.
Informazioni sulle circostanze personali potranno essere
ottenute dai seguenti documenti:
fotografie - piantine - articoli o annunci pubblicati su
qualsiasi quotidiano - gazzetta o altro giornale - diari
e lettere personali - storia della famiglia o alberi genealogici
- certificati di nascita o di morte - certificati di nascita
o di morte - documenti militari - documenti scolastici -
mutui - qualsiasi altra prova che il richiedente volesse
aggiungere alla sua pratica.
ORIGINI:
Il termine "Olocausto" si riferisce comunemente al periodo
dal 30 Gennaio 1933, quando Hitler divenne Cancelliere delle
Germania, all'8 Maggio 1945 , la fine della guerra in Europa;
in questo periodo furono milioni le persone soppresse dalla
follia razziale. Il termine Olocausto e' inesatto, in quanto
indica un sacrificio volontario come ad esempio l'usanza
indiana di ardere la vedova sul rogo del marito morto (proibita
dagli inglesi nel 1829); letteralmente significa "holos =
totale kaustos = bruciato; ma e' "Shoah" il termine
piu' corretto per indicare la "soluzione finale", lo sterminio
degli ebrei.
Grazie per averci letto.
Ogni mese questa rubrica presentera' un nuovo caso;
non lasciatevelo sfuggire. Leggete le nostre storie:
potrebbero servirvi in futuro ad evitare spiacevoli
situazioni.
La ricerca, selezione e redazione
dei casi prescelti viene curata da M.Putelli.