Disposizioni in materia
di usura .
2. 1. Il Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente
il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia
ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 10 settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti
in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di
sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari
finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva
sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico,
in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione
delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi
1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni
in cui il credito è compreso, aumentato della metà .
3. 1. La prima classificazione
di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata
la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo
2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice
penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del
codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro
o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni
similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla
stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura
a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare
o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
5. 1. Modifica l'art. 132,
comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385,
6. 1. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, introdotto dall'articolo 2 del D.L. 20 giugno 1994, n.
399, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n.
501.
7. Modifica l'art. 32-quater
del codice penale
8. Modifica la lettera f) del
comma 1 dell'art. 266 del c.p.p.
9. Modifica l'art. 10, comma
1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
10. 1. Nel giudizio penale
di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi
parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo
15.
11. Aggiunge l'art. 644-ter
al codice penale.
12. Modifica il D.L. 31 dicembre
1991, n. 419.
13. 1. Le domande di cui all'articolo
3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa
data.
2. Per le domande relative
a fatti verificatisi tra il 10 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991,
il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge
n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato
previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n.
419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato
proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini
fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto
legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande
sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio
dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni
sull'ammontare del danno patrimoniale.
14. 1. È istituito presso l'ufficio
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per
le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione
di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio
a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera
arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del
delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse
e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso
l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri
fiscali.
3. Il mutuo non può essere
concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento
di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere
concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione
non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo
di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente
documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei
mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie
di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora
in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato
al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore
del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per
le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di
riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali,
sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti
danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione
del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di
sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio
delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata
da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste
che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme
erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate
per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata
dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata
dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio
1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla
erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente
articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati
per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale.
Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato
ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa
fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei
mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge
n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel
comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in
relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno
reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni
false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione
del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca
dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale
ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale
per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo
di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al
piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni
ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire
dal 10 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo
sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico
del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996
e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla
confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del
codice penale;
c) da donazioni e lasciti da
chiunque effettuati.
12. È comunque fatto salvo
il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito
regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
15. 1. È istituito presso il
Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire
con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari
1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al
70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi
fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali,
e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui
al comma 4.
2. I contributi di cui al comma
1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali
fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati
a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di
credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento
di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e
medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per
tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento
assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo
del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del
Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui
al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo
scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro,
sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari
sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli
esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni
per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie
alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli
in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di
accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni
per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre
attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo
di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'istituzione di una commissione costituita
da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari
sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione
del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla
commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente
articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto
al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
16. 1. L'attività di mediazione
o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti
in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che
si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato
il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate
le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le
forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere
disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3
e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari
per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono
l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385 , e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di
mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre
attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa
dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione,
nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo
di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di
mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato
al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari,
ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo
5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese
assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza
una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto
non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito
con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro
a venti milioni di lire.
17. 1. Il debitore protestato
che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato
levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata
con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione
il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione,
alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato
nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni
dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui
al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello
che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione
il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato
e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva
dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta
dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine
di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
18. 1. Su istanza del debitore
che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale
può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della
pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a
seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito
da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio.
Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso
di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza
definitiva.
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