1813. - Nozione
Il mutuo Ë il contratto col quale
una parte consegna all' altra una determinata quantit di
denaro o di altre cose fungibili, e l' altra si obbliga a restituire
altrettante cose della stessa specie e qualità.
1815. - Interessi
Salvo diversa volont delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni
dell' articolo 1284.
Se sono convenuti interessi
usurari, la clausola Ë nulla e non sono dovuti interessi.
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