1284. - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali é determinato
in misura pari al 5 per cento in ragione d' anno. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell' anno precedente a quello
cui il saggio si riferisce, puņ modificarne annualmente
la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell' anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato
per l' anno successivo.
Allo stesso saggio
si computano gli interessi convenzionali, se le parti
non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori
alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
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