1224. - Danni nelle obbligazioni
pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per
oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora
gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente
e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore
a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura.
Al creditore che dimostra di
aver subito un danno maggiore spetta l' ulteriore risarcimento.
Questo non é dovuto se é stata convenuta la misura degli interessi
moratori.
1282. - Interessi nelle obbligazioni
pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili
di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti
per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione
in mora.
Se il credito ha per oggetto
rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono
interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese
abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto
a render conto del godimento.
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